AVVISO AI CLIENTI FIDER – Misure previste dall’OCDPC n.1037, n.1070, n.1.082, n.1.083, n.1.091, n.1.093, n.1.094, n.1.095 e n.1.096 per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali – Sospensione rate mutui

AVVISO AI CLIENTI FIDER - Misure previste dall'OCDPC n.1037, n.1070, n.1.082, n.1.083, n.1.091, n.1.093, n.1.094, n.1.095 e n.1.096 per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali - Sospensione rate mutui

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.037 del 5 novembre 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.070 del 12 febbraio 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2024)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.082 del 28 marzo 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2024)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.083 del 9 maggio 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della provincia di Brescia” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2024)

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.091 del 22 luglio 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024) 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.093 del 30 luglio 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024) 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.094 del 1 agosto 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Autonoma Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024) 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.095 del 13 agosto 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 2024) 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.096 del 21 agosto 2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2024) 

 

Ai sensi delle sopra citate ordinanze, le imprese dei territori ivi indicati, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, possono  richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione:

  • dell’intera rata del mutuo: In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).
  • della sola quota capitale: In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

 

Beneficiari:

Imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, ubicati nei territori indicati nella specifica ordinanza di riferimento.

Finanziamenti ammessi:

Possono essere sospese le rate dei mutui (su opzione del richiedente, per l’intera rata o per la sola quota capitale) relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Termine e modalità della richiesta di sospensione:

La sospensione può essere richiesta, per una sola volta:

  • entro il 31/12/2023 (OCDPC n. 1037) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 14/11/2023, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 05/04/2024 (OCDPC n. 1070) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 27/02/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 24/05/2024 (OCDPC n. 1082) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 17/04/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 01/07/2024 (OCDPC n. 1083) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 25/05/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 15/09/2024 (OCDPC n. 1091) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 01/08/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 18/10/2024 (OCDPC n. 1093) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 06/09/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 18/10/2024(OCDPC n. 1094) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 06/09/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 18/10/2024 (OCDPC n. 1095) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 06/09/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  • entro il 18/10/2024 (OCDPC n. 1096) mediante l’apposito modulo messo a disposizione dal Confidi in data 06/09/2024, con l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

 

Durata della sospensione:

La sospensione può essere richiesta fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza fissata al (salvo proroga):

– 03/11/2024 con riferimento all’ordinanza n. 1.037/2023 Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

– 16/01/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.070/2024 Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna;

– 11/03/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.082/2024 Città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia.

– 15/04/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.083/2024 Provincia di Brescia

– 03/07/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.091/2024 Città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona

– 03/07/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.093/2024 Città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce.

– 22/07/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.094/2024 Regione Autonoma Valle d’Aosta

– 7/08/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.095/2024 Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia

– 22/07/2025 con riferimento all’ordinanza n. 1.096/2024 Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli

 

Ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto.

Condizioni:

La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; non comporterà alcuna commissione aggiuntiva.

 

Allegati:

OCDPC n. 1.037 del 5 novembre 2023

OCDPC n. 1.070 del 12 febbraio 2024

OCDPC n. 1.082 del 28 marzo 2024

OCDPC n. 1.083 del 9 maggio 2024

OCDPC n. 1.091 del 22 luglio 2024

OCDPC n. 1.093 del 30 luglio 2024

OCDPC n. 1.094 del 1 agosto 2024

OCDPC n. 1.095 del 13 agosto 2024

OCDPC n. 1.096 del 21 agosto 2024

 

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